Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

          a) soddisfare il bisogno di benessere psico-fisico della donna e del bambino durante la gravidanza e il parto-nascita, promuovendo i processi fisiologici;

          b) favorire l'informazione e la conoscenza delle strutture territoriali e ospedaliere in modo da consentire una consapevole scelta da parte della donna e della coppia circa il luogo dove partorire e le modalità del parto, la scelta dell'operatore che l'accompagnerà in tutto il percorso nascita e le modalità con cui tale percorso deve svolgersi affinché la maternità possa essere vissuta, fin dall'inizio, come un evento naturale;

          c) promuovere la conoscenza delle modalità di assistenza e delle pratiche sanitarie in uso presso ogni punto nascita e la possibilità di verifica dei livelli di assistenza ivi prestati, tenuto conto delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in materia di tecnologie appropriate alla nascita;

          d) ridurre i fattori di rischio ambientali, personali e iatrogeni al fine di abbassare i tassi di morbilità e di mortalità materna e perinatale, valorizzando il ruolo dell'ostetrica, secondo il profilo professionale definito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 740, che individua in questa figura professionale l'operatore sanitario che assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, che conduce e porta a termine parti

 

Pag. 6

eutocici sotto la propria responsabilità e presta assistenza al neonato;

          e) assicurare al neonato, durante il periodo di ospedalizzazione, la continuità del rapporto familiare-affettivo applicando il protocollo OMS-UNICEF «Ospedale amico del bambino» e fornire ai genitori ogni informazione sullo stato di salute del neonato e sui comportamenti atti a garantire lo stato di benessere del neonato medesimo.